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Congedi per il padre lavoratore: le novità per il 2021

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Congedi per il padre lavoratore: le novità per il 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha rafforzato le tutele in favore del padre lavoratore, prorogando e ampliando misure già esistenti e introducendo nuove misure (art. 1, c. 363, L. 178/2020).

Congedo obbligatorio per nascite e adozioni

Il congedo obbligatorio per i padri lavoratori, introdotto dalla Legge Fornero (art. 4, c. 24 lett. a), l. n. 92/2012), è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Inoltre, la durata del congedo è aumentata, solo per il 2021, a 10 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Per quanto riguarda invece le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2020, il congedo obbligatorio rimane di 7 giorni, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (Mess. INPS 21 febbraio 2020 n. 679).

Congedo facoltativo in sostituzione della madre

Il padre lavoratore può altresì fruire, per tutto il 2021, di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Per tale congedo, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Presentazione delle domande

Le modalità di presentazione della domanda rimangono quelle descritte nella Circ. INPS 14 marzo 2013 n. 40. Pertanto, sono tenuti a presentare domanda di congedo all’INPS solamente i lavoratori per i quali l’indennità è erogata direttamente dall’INPS, mentre nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono solo comunicare per iscritto la fruizione del congedo al datore (per il settore agricolo, le istruzioni operative sono indicate nella Circ. INPS 23 dicembre 2013 n. 181).

Congedo obbligatorio e facoltativo in caso di morte perinatale del figlio

Il congedo in oggetto (10 giorni di congedo obbligatorio più uno facoltativo) può essere fruito dal padre lavoratore, sempre entro 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di (art. 1, c. 25, L. 178/2020):

– figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);

– decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Nei casi di morte perinatale avvenuti nell’anno 2020, con periodo di fruizione totalmente o parzialmente ricadente nell’anno 2021, è riconosciuto sempre il diritto a 7 giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo.

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la circolare dell’INPS dell’11 marzo 2021, n. 42