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Consegne a domicilio: botta e risposta tra Regione Lombardia e TAR

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Consegne a domicilio: botta e risposta tra Regione Lombardia e TAR

Il ricorso di lavoratori e sindacati. Con decreto 634/20, del 23 aprile, il TAR Lombardia aveva accolto l’istanza di sospensione provvisoria dell’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile limitatamente alla parte in cui viene consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per beni diversi dagli alimentari. Secondo i ricorrenti, tra cui alcune sigle sindacali, il provvedimento si pone in contrasto con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 e il d.l. n. 19/2020 laddove consente alla Regioni al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, di introdurre misure ulteriormente restrittive. Il TAR, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza, «incidendo la misura regionale sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti», accoglieva il ricorso e disponeva la sospensione della suddetta ordinanza.

Decisione confermata. La Regione Lombardia ha dunque chiesto la revoca del decreto cautelare, ma il TAR ha sostanzialmente confermato la decisione assunta (decreto n. 651, del 27 aprile). Secondo tale provvedimento, in primo luogo, «la legittimazione delle organizzazioni sindacali trova fonte nella tutela delle prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, nella tutela delle condizioni di lavoro del comparto logistica e trasporti, nella condizione di parti firmatarie di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro».

Inoltre, l’art. 1, comma 1, lett. z), d.P.C.M. 10 aprile 2020 laddove sospende tutte le attività commerciali al dettaglio, con la sola eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, prevede da un lato una regola (la sospensione di tutte le attività commerciali) e dall’altro una deroga (vendita di generi alimentari e di prima necessità). Dovendo attenersi alla stretta interpretazione della norma, in quanto previsione di carattere eccezionale, ne consegue che «alla stregua della normativa attualmente vigente, il commercio da remoto è consentito per i soli generi alimentari e di prima necessità».

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