Contraddittorio preventivo. Prova di resistenza solo se manca una previsione legislativa di nullità
tasse e tributi | 18 Gennaio 2019
Contraddittorio preventivo. Prova di resistenza solo se manca una previsione legislativa di nullit
di Isabella Buscema – Esperto tributario
In caso di omesso contraddittorio preventivo, se la nullità dell’atto è prevista dalla norma, il contribuente non deve fornire la prova di resistenza, cioè le ragioni che avrebbe potuto illustrare al fisco durante il confronto non avvenuto. L’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 prevede in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, la previsione di nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, senza che il contribuente fornisca la c.d. prova di resistenza (cioè le ragioni che avrebbe potuto far valere e che potevano potenzialmente condurre alla formazione di una pretesa erariale diversa da quella successivamente avanzata). La medesima norma non distingue tra tributi armonizzati e non. Inoltre, in caso di tributi armonizzati tale prova di resistenza scatta solo se la normativa interna non prevede già la sanzione della nullità.
(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 701/19; depositata il 15 gennaio)