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Contratto di mutuo: il ritardo nel pagamento non giustifica gli interessi usuranti
mutuo | 13 Agosto 2018
Contratto di mutuo: il ritardo nel pagamento non giustifica gli interessi usuranti
Il ritardo colpevole nel pagamento degli interessi «non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/1966 (Disposizioni in materia di usura)» sia che si tratti di interessi moratori che corrispettivi.

(Corte dAppello di Bari, sez. II Civile, sentenza n. 990/18; depositata il 4 giugno)