COVID-19: differimento dei termini decadenziali dei trattamenti di integrazione salariale
L’INPS ha chiarito quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ristori Bis (d.l. n. 149/2020) sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza da COVID-19 (Messaggio INPS dell’11 novembre 2020 n. 4222).
I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 (artt. 19-22-quinquies d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, inizialmente previsto tra il 1° e il 30 settembre 2020, sono stati differiti al 15 novembre 2020 (art. 12 c. 1 d.l. n. 149/2020).
Le strutture territoriali provvederanno a definire le istanze (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.
Le scadenze dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), originariamente collocate nei mesi di luglio e agosto 2020 (art. 1, c. 9 e 10, d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020) sono inoltre già state differite al 31 ottobre 2020.
(Fonte: mementopiu.it)