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COVID-19 e notifica del decreto di citazione in appello: quando si verifica una nullità assoluta ed insanabile?

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COVID-19 e notifica del decreto di citazione in appello: quando si verifica una nullità assoluta ed insanabile?

notificazioni | 12 Maggio 2021

COVID-19 e notifica del decreto di citazione in appello: quando si verifica una nullit assoluta ed insanabile?

di La Redazione

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, il provvedimento presidenziale di rinvio dell’udienza di trattazione dell’appello disposto ex lege ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazione dalla l. n. 27/2020) con fissazione della nuova udienza di trattazione del ricorso può essere notificato all’imputato appellante mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema (PEC) del difensore, a norma del comma 15 del medesimo art. 83, soltanto nel caso in cui sia assistito da un difensore di fiducia ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore ovvero ricorra una delle ipotesi in cui la notifica deve essere effettuata per legge presso il difensore anche se d’ufficio. Ne discende che in assenza di quest’ultima condizione, la notificazione all’imputato appellante del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore d’ufficio a mezzo PEC a norma dell’art. 83, comma 14, del citato d.l. deve considerarsi omessa e determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche dal difensore che abbia ricevuto la notifica.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 18313/21; depositata l11 maggio)