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Credito dello studio professionale: non è legittimato all’opposizione il singolo professionista (in proprio) ma solo il legale rappresentante
fallimento | 27 Maggio 2019
Credito dello studio professionale: non legittimato allopposizione il singolo professionista (in proprio) ma solo il legale rappresentante
di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia
La legittimazione ad impugnare, ai sensi dell’art. 98 legge fallimentare, il decreto di parziale ammissione di un credito in sede di insinuazione al passivo fallimentare, spetta esclusivamente al medesimo soggetto che ha proposto la domanda di insinuazione, non potendo considerare tale il singolo professionista che agisce per conto dello studio professionale asseritamente creditore ma senza spendita del nome e senza precisare che l’opposizione viene proposta nella sua qualità di legale rappresentante.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 14321/19; depositata il 24 maggio)