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Credito d’imposta per le librerie, in Gazzetta la disciplina di dettaglio

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Credito d’imposta per le librerie, in Gazzetta la disciplina di dettaglio

20mila euro per le librerie indipendenti e 10mila euro per quelle dei gruppi editoriali. A tanto ammonta l’entità massima del credito d’imposta istituito dalla Legge di Bilancio 2018 per sostenere la cultura. La disciplina attuativa, contenuta nel decreto 23 aprile 2018, è stata pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 130.

Gli ammessi al beneficio. Le nuove disposizioni prevedono che siano ammessi al beneficio gli esercenti:

– che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

– che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;

– che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;

– che abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’art. 74, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’art. 36, d.l. n. 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il bonus libreria. Il bonus, come già previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sarà parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché all’imposta di pubblicità, alle eventuali spese di locazione (al netto IVA) con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, alle spese per mutuo, ai contributi previdenziali e assistenziali per l personale dipendente. Il valore massimo del credito di imposta riconoscibile dovrà essere calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2 dell’Allegato del nuovo decreto.

Ai fini dell’accesso al bonus occorre presentare per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla menzionata Direzione e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla stessa (i primi modelli verranno pubblicati nei prossimi 30 giorni). Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la Direzione, verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta.

(Fonte: fiscopiu.it)

Qui il decreto 23 aprile 2018; in G.U. 7 giungo 2018, n. 130