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Da un legittimo contratto di fornitura deriva un valido contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
rapporti di lavoro | 24 Agosto 2020
Da un legittimo contratto di fornitura deriva un valido contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
di La Redazione
La legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un valido contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 17164/20; depositata il 14 agosto)