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Decesso del difensore dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto: esclusa l’interruzione del giudizio

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Decesso del difensore dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto: esclusa l’interruzione del giudizio

interruzione del processo | 04 Febbraio 2020

Decesso del difensore dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto: esclusa linterruzione del giudizio

di Rosa Villani – Avvocato

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore ai sensi del 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c..

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 2394/20; depositata il 3 febbraio)