Decesso del legale costituito, riassunzione del processo e principio della libertà delle forme
interruzione del processo | 06 Marzo 2020
Decesso del legale costituito, riassunzione del processo e principio della libert delle forme
di Valentina A. Papanice – Avvocato
Stante il principio di libertà delle forme, l’atto di riassunzione del giudizio deve avere il contenuto idoneo ad assolvere il suo scopo, che è, non l’inizio, ma la prosecuzione del processo, così, nel valutare se l’atto ha assolto detta funzione, il giudice deve apprezzarne il contenuto. La legge prevede espressamente indicazioni circa il contenuto dell’atto di riassunzione per il caso in cui l’interruzione derivi dal decesso della parte e non per quello in cui il decesso sia del procuratore costituito. La nullità dell’atto di riassunzione dev’essere quindi pronunciata ove manchino gli elementi essenziali al raggiungimento del suo scopo, quali: il riferimento alla precedente fase processuale, l’indicazione delle parti e altri elementi idonei ad identificare la causa riassunta, i motivi della cessazione della pendenza del giudizio, la manifesta volontà di riattivarlo con il ricongiungimento delle due fasi in unico processo.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 6193/20; depositata il 5 marzo)