Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

Decreto ‘Cura Italia’: norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > Decreto ‘Cura Italia’: norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Decreto ‘Cura Italia’: norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Tali nuove disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Le novità sullo svolgimento delle assemblee di società per l’approvazione del bilancio e sulle modalità di voto. L’articolo 106 del Decreto “Cura Italia” prevede che, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza), e 2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci) del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il Decreto, sempre all’articolo 106 (commi secondo e terzo) prevede che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370 (Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto), quarto comma, 2479-bis (Assemblea dei soci), quarto comma, e 2538 (Assemblea), sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 (Decisioni dei soci), quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le novità in tema di Rappresentante designato dalla società con azioni quotate (art. 135-undecies del TUF). Con riferimento al Rappresentante designato dalla società con azioni quotate per l’esercizio del diritto di voto di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), il Decreto “Cura Italia” ha previsto al quarto comma che le società con azioni quotate (nonché – come specificato al comma V – le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Ad esso possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Le stesse norme valgono anche per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 2539 (Rappresentanza nell’assemblea), primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 il quale prevede che con suo regolamento la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante, che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all’articolo 135-decies in tema di conflitto di interessi, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

(Fonte: ilfallimentarista.it)

Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus