Definizione agevolata delle controversie tributarie, le Entrate rispondono
Possibile l’estensione del diritto di rivalsa alle controversie tributarie. Con la risposta n. 157, pubblicata venerdì, 24 maggio, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della definizione agevolata delle liti tributarie; rispondendo all’interpello di una società, il Fisco ha specificato che le somme pagate a titolo di definizione agevolata danno modo al cedente di rivalersi della maggiore imposta, entro i limiti delle somme corrisposte ai fini della definizione.
Il quesito. Il quesito posto alle Entrate era, in sostanza, il seguente: possono le somme pagate a titolo di definizione della controversia tributaria consentire al cedente di rivalersi ai sensi dell’art. 60, settimo comma del d.P.R. 633/1972? L’Agenzia ha inizialmente rimandato alle risposte ad interpello nn. 128 e 129 del 23 aprile 2019.
In definitiva, secondo l’Agenzia delle Entrate: «Nonostante la definizione agevolata richiedesse il pagamento del tributo e degli interessi in contestazione, mentre l’attuale definizione agevolata […] richieda il pagamento di un importo pari o proporzionale al valore della controversia, la circostanza che quest’ultimo sia comunque correlato al tributo (poiché per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato), consente di estendere l’applicazione di cui al citato art. 60, settimo comma, anche alla definizione agevolata ex art. 6 del DL 119/2018».
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta ad interpello dellAgenzia delle Entrate del 24 maggio 2019, n. 157