Deontologia forense: dai ‘cacciatori di ambulanze’ all’accaparramento di clienti sui social
I “cacciatori di ambulanze” e le offerte sui social. Successivamente al rilievo mediatico acquisito dalla tragedia ferroviaria del 25 gennaio 2018 e all’«infelice uscita mediatica di uno studio veneto», l’AIGA ha ritenuto doveroso evidenziare che il codice deontologico forense pone specifici divieti in capo all’avvocato riguardanti l’offerta delle proprie prestazioni professionali, le quali non devono assumere modalità che contrastino con il «decoro» o la «dignità» della professione.
L’AIGA richiama il concetto dei c.d. «cacciatori di ambulanze» (definizione utilizzata dal Consiglio dell’Ordine della Florida e richiamata da R. Danovi, Nuovo codice deontologico forense. Il commentario, Giuffrè). Difatti, nonostante gli specifici divieti di accaparramento della clientela imposti dall’art. 37, comma 4, c.d.f. vi sono stati in passato casi in cui alcuni professionisti distribuivano all’interno delle corsie di ospedale i propri biglietti da visita, una «pratica ignobile e sconcertante», la quale è stata tuttavia oramai superata da quella di intercettare i clienti attraverso i social.
E’ infatti questo il nuovo metodo per entrare in contatto con i potenziali clienti, un metodo che spesso si concretizza nel «pubblicare un “post” sui social rivolto alle vittime di un qualsiasi evento mediatico», in chiaro contrasto con il divieto, previsto al comma 5 della norma citata, per cui è fatto divieto di «rincorrere mandati professionali» e «disturbare» la collettività attraverso l’offerta di prestazioni personalizzate non richieste.
Il confine tra accaparramento di clientela e informazione pubblicitaria. Nel distinguere dunque tra condotte volte all’accaparramento di clientela e la corretta informazione pubblicitaria posta in essere dal legale bisogna tener conto che, in quest’ultima, l’acquisizione di clientela costituisce un fine indiretto, dovendosi intendere quale semplice «manifestazione esteriorizzata e pubblica delle proprie qualità personali, del proprio studio professionale e della propria attività».
All’interno di questo panorama, in cui è stato altresì dichiarato lesivo del principio di correttezza la predisposizione di spazi sui siti web degli avvocati aperti a commenti, suggerimenti o elogi del professionista, il Responsabile nazionale deontologia AIGA, l’avv. Panetta, ricorda che «l’avvocatura ha il dovere di riconquistare la fiducia della collettività e di ristabilire, nel sentire comune, il ruolo sociale svolto dall’avvocato: uno strumento per perseguire tale indefettibile obiettivo è quello di conoscere le regole deontiche e di pretenderne, in modo serio e convinto, il rispetto».