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Deposito irrituale e tardivo, quali conseguenze dopo l’entrata a regime del PAT?

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Deposito irrituale e tardivo, quali conseguenze dopo l’entrata a regime del PAT?

Ricorso irrituale e tardivo. Nell’ambito di un contenzioso di vicinato la ricorrente agisce in giudizio per accertare l’illegittimità dell’inerzia Comune. Quest’ultimo, intimato, si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso poiché formato in modo irrituale e depositato tardivamente.

Sottolinea il Tribunale regionale che la ricorrente ha domandato la rimessione in termini per regolarizzare la procura alle liti e le notifiche, depositate secondo modalità diverse da quelle prescritte per il deposito PAT, erroneamente effettuate scansionando la procura alle liti firmata in cartaceo e le copie per immagini delle avvenute notifiche.

Irricevibilità del ricorso. I Giudici rilevano in via preliminare l’irricevibilità per tardività del deposito poiché, per i riti camerali incluso quello avverso il silenzio, il termine di cui all’art. 45 CPA è ridotto alla metà.

Osserva il Tribunale che nel caso in esame il ricorso è stato depositato oltre il termine dei 15 giorni dal perfezionamento della notifica nei confronti dei controinteressati. Oltretutto, la ricorrente ha depositato solo il fogliario del ricorso, ma non il ricorso stesso, come rappresentato dagli avvisi di cortesia della Direzione di Segreteria con cui si segnalava il mancato inserimento nel sistema del processo amministrativo telematico della copia del ricorso. Questo veniva depositato successivamente peraltro privo delle cartoline di ricevimento da parte dei controinteressati. Tale mancato rispetto delle forme prescritte per il deposito telematico rende il ricorso inammissibile e neppure regolarizzabile, state l’entrata a regime del PAT.

Posto che ex art. 35 CPA “il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: a) irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito”, il TAR si pronuncia nel senso della irricevibilità del ricorso.

(Fonte: ilprocessotelematico.it)