Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico in caso di conflitto militare e crimini di guerra in patria
immigrazione | 22 Ottobre 2020
Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico in caso di conflitto militare e crimini di guerra in patria
di La Redazione
In tema di protezione internazionale, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico non può essere rifiutata nel caso in cui l’istante rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l’arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l’umanità. La sanzione penale prevista dall’ordinamento straniero per tale rifiuto, costituisce infatti atto di persecuzione ai sensi del d.lgs. n. 251/2007, art. 7, comma 2, lett. e) e dell’art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Sheperd contro Germania.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22873/20; depositata il 21 ottobre)