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Di fronte alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, l’interessato non può ricorrere direttamente in Cassazione
gratuito patrocinio | 11 Dicembre 2017
Di fronte alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, linteressato non pu ricorrere direttamente in Cassazione
La sentenza risolve la questione relativa al mezzo di impugnazione esperibile dalla parte che si sia vista revocare la precedente ammissione al gratuito patrocinio con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto come richiede espressamente l’art. 136 T.U. spese di giustizia.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 29228/17; depositata il 6 dicembre)