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Difensore di se stesso: non basta la semplice dicitura ‘Io sottoscritto Avv.’ per il rimborso dell’onorario

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Difensore di se stesso: non basta la semplice dicitura ‘Io sottoscritto Avv.’ per il rimborso dell’onorario

professione forense | 22 Gennaio 2019

Difensore di se stesso: non basta la semplice dicitura Io sottoscritto Avv. per il rimborso dell’onorario

di La Redazione

L’attività di difesa personale ex art. 86 c.p.c. ha natura professionale e dà diritto alla liquidazione giudiziale al medesimo soggetto abilitato alla professione legale, salvo che quest’ultimo abbia dichiarato «di volersi avvalere di tale facoltà nell’atto della costituzione in giudizio, ovvero quanto meno che dichiari di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell’attività processuale».

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 1518/19; depositata il 21 gennaio)