Dopo di noi , benefici solo dopo il riconoscimento della disabilità grave
Le agevolazioni previste dalla legge “Dopo di noi” (l. n. 112/2016), non sono riconosciute a favore dell’atto di dotazione contestuale alla costituzione del Trust se al beneficiario non sia ancora stato riconosciuto uno stato di disabilità grave. Ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave, e ove la certificazione stessa attesti che lo stato di disabilità grave sussisteva alla data di istituzione del Trust, potrà essere chiesto il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta pagata al momento della dotazione iniziale di beni del Trust e l’imposta prevista per i conferimenti ed i trasferimenti di beni in favore del Trust (art. 6, commi 1 e 6, l. n. 112/2016).
Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2019 n. 513. Secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, ottenuta la certificazione che attesti lo stato di disabilità grave (art. 3, comma 3, l. n. 104/92), gli atti successivi a tale certificazione che conferiscano beni e diritti nel Trust, (art. 6, comma 1, l. n. 112/2016) ovvero atti che trasferiscano beni e diritti in favore del Trust (art. 6, comma 6, l. n. 112/2016), potranno beneficiare delle agevolazioni ivi previste.
(Fonte: mementopiu.it)
Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate dell11 dicembre 2019, n. 513