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E’ possibile svolgere contemporaneamente pratica forense e scuola di specializzazione?

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E’ possibile svolgere contemporaneamente pratica forense e scuola di specializzazione?

Nel parere del CNF n. 1, pubblicato l’11 giugno 2018, viene comunicata la risposta ai due quesiti poste dal COA di Savona relativi alla frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e all’accesso alla professione di avvocato.

Scuola di specializzazione e pratica forense. In particolare il Consiglio dell’Ordine di Savona chiede, nel primo quesito, «se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del d.lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della l. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti».

La seconda questione del COA, riconducibile alla prima, è se il testo dell’art. 3, comma 5 d.m. n. 70/2016, debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. «il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 9, l. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica».

Le risposte del CNF. La risposta del Consiglio Nazionale Forense è chiara e concisa. Il CNF, rispondendo la primo quesito, ritiene che il titolo conseguito presso le scuole di specializzazione ha validità di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’art. 41, comma 9, l. n. 247/2012, «a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti».

Infine per rispondere alla seconda questione il CNF precisa che «il praticante possa svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.».