Efficacia del titolo sospesa e intervento: no all’accantonamento, sì alla sospensione dell’esecuzione
esecuzione forzata | 20 Settembre 2018
Efficacia del titolo sospesa e intervento: no all’accantonamento, s alla sospensione dell’esecuzione
di Valentina A. Papanice – Avvocato
Nel caso in cui venga sospesa l’efficacia del titolo esecutivo in base al quale il creditore interviene nell’esecuzione, non può darsi luogo all’accantonamento delle somme ai sensi dell’art. 510, comma 3, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente prevista dalla norma in esame, la quale è norma eccezionale e non può applicarsi per via analogica. Deve invece – senza alcuna discrezionalità in capo al giudice – disporsi la sospensione del giudizio di esecuzione (ovvero della distribuzione), ai sensi dell’art.623 c.p.c., la quale segue automaticamente ad altra pregressa sospensione, interna o esterna al giudizio di esecuzione, e che si distingue da quella di cui all’art. 512, comma 2, c.p.c., la quale è disposta solo nel caso in cui sorgano controversie nella fase satisfattiva.
