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Elezioni e referendum: come si svolgeranno le consultazioni elettorali durante l’emergenza epidemiologica?

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Elezioni e referendum: come si svolgeranno le consultazioni elettorali durante l’emergenza epidemiologica?

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 recante le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie che si terranno il 20 e 21 settembre.

Al fine di prevenire il rischio di contagio e di assicurare al contempo il pieno esercizio dei diritti civili e politici, questa volta sarà il singolo elettore che, dopo aver votato nella cabina e ripiegato la scheda, dovrà provvedere ad inserirla personalmente nell’urna.

Il testo prevede poi che nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, saranno costituite le sezioni elettorali ospedaliere. Ognuna di esse sarà abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all’art. 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell’art. 9, comma 9, l. n. 136/1976, nonchè dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Inoltre, «in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch’essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2».

Quanto ai soggetti sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o di isolamento fiduciario, dovranno far pervenire al Sindaco, anche con modalità telematica, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente a quello della votazione:

– una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, con l’indirizzo completo di questo;

– un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

L’ufficiale elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l’azienda sanitaria locale, provvederà dunque ad apportare apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell’inserimento dell’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare. Sarà poi il Sindaco del Comune dove sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Il voto verrà raccolto durante gli orari di apertura dei seggi assicurando, con ogni mezzo idoneo, il rispetto della libertà e segretezza del voto in connessione con le condizioni di salute dell’elettore.

Qui il d.l. 14 agosto 2020, n. 103; in G.U. del 14 agosto 2020, n. 203