Equa riparazione per eccessiva durata della procedura fallimentare
equa riparazione | 07 Novembre 2018
Equa riparazione per eccessiva durata della procedura fallimentare
L’intervento del fondo di garanzia dell’INPS non elimina il diritto all’indennizzo
di Andrea Paganini – Avvocato
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo (nel caso di specie una procedura fallimentare) ai sensi della Legge Pinto, il diritto all’indennizzo in favore di lavoratori, creditori del fallito, sorge per la semplice ammissione al passivo dei medesimi e per l’eccessiva durata della procedura. Il fatto che gli anzidetti lavoratori abbiano potuto giovarsi dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS e/o che abbiano ricevuto pagamenti parziali dei rispettivi crediti nel corso della procedura non vale ad eliminare radicalmente il diritto all’indennizzo potendo tutt’al più concorrere a ridurlo, se del caso, anche al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge e della CEDU.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 28268/18; depositata il 6 novembre)