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Esame avvocato tra vecchio e nuovo ordinamento
professione forense | 28 Febbraio 2018
Esame avvocato tra vecchio e nuovo ordinamento
di Marilisa Bombi
In sede di esame di abilitazione, la composizione della Commissione deve tenere conto della fase transitoria prevista dalla legge. L’art. 49 l. n. 247/2012 (Disciplina transitoria per l’esame), infatti, stabilisce che l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, per i primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (periodo portato a 5 anni, dall’art. 10, comma 2-quater, d.l. n. 244/2016, conv. in l. n. 19/2017), continua a soggiacere alle norme previgenti «sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame».