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Espropriazione immobiliare e integrazione della documentazione da parte del creditore
esecuzione forzata | 20 Novembre 2019
Espropriazione immobiliare e integrazione della documentazione da parte del creditore
di La Redazione
In base al novellato art. 567 c.p.c., anche per le procedure iniziate prima del 1° marzo 2006 ed ancora pendenti, l’estinzione del processo esecutivo per incompletezza della documentazione prodotta dal creditore in relazione alle risultanze dei registri immobiliari non può essere pronunciata senza la preventiva assegnazione al creditore, da parte del giudice dell’esecuzione, di un termine per il completamento di tale documentazione.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 30110/19; depositata il 19 novembre)