Fallimento e responsabilità degli amministratori: ciò che conta è la data delle dimissioni
crisi dimpresa | 18 Maggio 2021
Fallimento e responsabilit degli amministratori: ci che conta la data delle dimissioni
e non liscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione dalla carica
di Eleonora M.P. Ruggieri – Avvocato
In caso di dimissioni dalla carica di amministratore, il dimissionario non può essere ritenuto responsabile di fatti o illeciti commessi in epoca successiva alle sue dimissioni, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di amministratore non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese. Non è quindi configurabile nei confronti dell’amministratore dimissionario una estensione di responsabilità per comportamenti compiuti da altri amministratori in epoca successiva alle dimissioni e nessuna rilevanza assume sul punto l’iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della carica di amministratore, adempimento peraltro che l’art. 2385, comma 3, c.c. pone a carico del collegio sindacale e che non potrebbe quindi essere compiuto dal dimissionario, ormai estraneo alla società.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 13221/21; depositata il 17 maggio)