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Falso in assegno circolare: il fatto non è più previsto dalla legge come reato dopo la depenalizzazione del delitto di falsità in scrittura privata

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Falso in assegno circolare: il fatto non è più previsto dalla legge come reato dopo la depenalizzazione del delitto di falsità in scrittura privata

delitti contro la fede pubblica | 31 Maggio 2019

Falso in assegno circolare: il fatto non pi previsto dalla legge come reato dopo la depenalizzazione del delitto di falsit in scrittura privata

di Vittoria Marzucco

La falsità commessa su un titolo di credito bancario munito della clausola di “non trasferibilità”, come nel caso dell’assegno circolare, rientra nella fattispecie di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), oggi depenalizzata, e non nel reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.), che invece sanziona la falsità commessa su cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 24165/19; depositata il 30 maggio)