Fatturazione elettronica, circolare di chiarimento dell’Agenzia
La circolare, come spesso accade, è articolata attorno ad una struttura a domanda/risposta. I nuovi chiarimenti, in particolare, riguardano i seguenti aspetti: le tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica, l’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica, i termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio, le modalità di inoltro di una fattura scartata, il settore degli appalti e le modalità di registrazione e conservazione.
Carburanti. In merito al primo punto, la circolare osserva che devono essere documentate con e-fattura tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a motori per autotrazione effettuate tra soggetti passivi IVA (la fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie). I veicoli che circolano normalmente su strada sono dunque esenti da e-fattura.
Ambito soggettivo. In tal senso, la circolare riferisce le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito all’autorizzazione avuta dalle autorità europee circa l’introduzione nell’ordinamento italiano della e-fattura obbligatoria generalizzata. «In particolare – precisa il documento di prassi – l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario».
Termini di trasmissione. Le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano dai termini di trasmissione dei documenti, ancora ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta. Viene inoltre precisato che in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
Fatture scartate. La fattura scartata dal Sistema di Interscambio dovrà essere emessa (nuovamente inviata) con data e numero del documento originario entro cinque giorni dalla notifica di scarto, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Appalti. La circolare precisa che è obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi di oggi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.
Modalità di registrazione e conservazione. La circolare osserva che l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione. Il documento elettronico inviato tramite SdI ha una natura particolare e non modificabile, pertanto la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la circolare dellAgenzia delle Entrate del 2 luglio 2018, n. 13/E