Fondi di solidarietà bilaterali e pensione anticipata
L’INPS ha fornito le indicazioni di versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali (circ. dell’INPS del 24 luglio 2019, n. 105).
Destinatari dell’intervento. I Fondi di solidarietà bilaterali provvedono al versamento degli oneri correlati a periodi (utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia) riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri sono versati dai datori di lavoro e sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
Destinatari dell’intervento sono:
– coloro che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione che, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà;
– coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione, che potrebbero avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
I datori di lavoro avranno cura di presentare le domande con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno 4 mesi prima), per consentire alle Strutture territoriali competenti di definire con tempestività l’istanza.
Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione. I datori di lavoro interessati potranno attivare tutte le possibili tipologie di riscatto e di ricongiunzione previste per legge, in base alla posizione previdenziale del lavoratore.
La Struttura territoriale INPS competente, ricevuta la documentazione relativa agli accordi aziendali di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di lavoro richiedente il riscatto e/o la ricongiunzione per i propri lavoratori dipendenti sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione.
Sono invece esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico.
Modalità di pagamento. I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in una unica soluzione.
Nel caso in cui la facoltà di riscatto o ricongiunzione sia esercitata in una delle gestioni dei dipendenti privati, il versamento è effettuato tramite le seguenti modalità:
– bollettino MAV; è possibile ottenere la stampa on line del MAV nella sezione “Bollettini” del portale dei pagamenti;
– on-line sul sito dell’INPS con il sistema PagoPA, utilizzando la modalità “Pagamento immediato”.
(Fonte: lavoropiu.info)