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Forfettario e controllo di una s.r.l.: ipotesi di cause ostative

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Forfettario e controllo di una s.r.l.: ipotesi di cause ostative

L’AE è tornata a fornire chiarimenti in materia di regime forfettario. Nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla s.r.l. direttamente o indirettamente controllata (la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito).

Nella fattispecie esaminata, il valore economico della cessione dei diritti d’autore da parte del socio viene ritenuto tra i rapporti intrattenuti con la società partecipata idonei a configurare un controllo c.d. “di fatto”: non può perciò essere esclusa la configurabilità della causa ostativa.

L’art. 1 cc. 54/89 della l. n. 190/2014, ricordiamo, ha introdotto un regime fiscale agevolato, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La l. n. 148/2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfettario.

È previsto che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;

2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Bisogna in ogni caso avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati, per valutarne la correlazione.

Ai fini della verifica della causa ostativa, assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario.

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, n. 554