Forma dell’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione per mancata dichiarazione del terzo ante riforma del 2015
opposizione atti esecutivi | 19 Marzo 2018
Forma dell’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione per mancata dichiarazione del terzo ante riforma del 2015
di Valentina A. Papanice – Avvocato
Nell’ambito dell’espropriazione di crediti, l’opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, proposta dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 548, comma 3, c.p.c. – nella versione introdotta dalla l. n. 228/2012 e modificata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 e precedente alle modifiche di cui al d.l. n. 83/2015 convertito con modifiche nella l. n. 132/2015 deve essere proposta con atto di citazione per via dell’espresso richiamo all’art. 617, comma 1, c.p.c., fatta eccezione per il caso in cui, in ragione della materia trattata, essa sia da ritenersi soggetta ad un rito speciale, che imponga l’introduzione con ricorso.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza n. 6642/18; depositata il 16 marzo)