Funivia del Mottarone: le motivazioni del GIP sulla mancata convalida del fermo degli indagati
Il caso della funivia del Mottarone ha tristemente occupato i titoli di cronaca per giorni, fin dai primi momenti della tragedia ed ora nello svolgimento della fase di indagini.
A seguito degli eventi, lamministratore unico della societ che gestisce limpianto, il direttore di esercizio dello stesso ed il capo servizio responsabile del funzionamento sono stati sottoposti a stato di fermo.
Il GIP di Verbania, pronunciandosi con lordinanza in commento sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, ha precisato che il fermo stato eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge e non pu essere convalidato. Risulta infatti carente, secondo il GIP, il pericolo di fuga di cui allart. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.. Tale requisito, pur non richiedendo lesistenza di condotte materiali che rivelino linizio di un allontanamento, presuppone comunque un giudizio prognostico sulla concreta situazione di vita del soggetto, sulle sue frequentazioni, sui precedenti penali e pi in generale sugli elementi che facciano presumere un effettivo e prossimo pericolo di allontanamento.
Nel caso di specie, tali elementi non sono stati indicati dal PM che nella sua motivazione si limita ad indicare la gravit dei fatti e dellirroganda sanzione, elementi che, unitamente al clamore mediatico sollevato dalla vicenda, venivano posti a fondamento di un pericolo di volont degli indagati di sottrarsi alle conseguenze processuali e giudiziarie delle proprie condotte. Secondo il GIP per tali elementi non sono sufficienti per ritenere sussistente il suddetto pericolo, affermazione conforme alla giurisprudenza di legittimit secondo cui le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte unicamente dalla gravit del titolo di reato per il quale si procede.
Quanto alla richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, il GIP, dopo aver riportato le dichiarazioni rilasciate dagli indagati e dalle altre persone informate sui fatti, ritiene che sussistano sufficienti elementi indiziari solo a carico del capo servizio dellimpianto, rispetto al quale vengono riconosciute le esigenze cautelari di cui allart. 274, lett. c), c.p.p. (pericolo di reiterazione). Riprendendo le parole dellordinanza il pericolo di reiterazione infatti implicito nella reiterazione per lungo tempo da parte del omissis di una condotta scellerata, della quale aveva piena consapevolezza, posta in essere in totale spregio della vita umana e con una leggerezza sconcertante; ci induce a ritenere che il omissis non abbia la capacit di comprendere la gravit delle proprie condotte e che, trovandosi in analoghe situazioni reiteri con la stessa leggerezza altre condotte totalmente pregiudizievoli per la collettivit.