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Giudizio estinto e spese processuali compensate per il contribuente che paga le prime rate delle imposte rottamate
contenzioso tributario | 14 Marzo 2019
Giudizio estinto e spese processuali compensate per il contribuente che paga le prime rate delle imposte rottamate
di Isabella Buscema – Esperto tributario
Chi versa le prima rate delle imposte, rottamate ex art. 6 d.l. n. 193/2016, e precisamente le prime due, può ottenere l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali .La procedura della rottamazione è una definizione agevolata e quindi non si può caricare il contribuente di tutti i costi del giudizio sulle cartelle.
(Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza n. 7107/19; depositata il 13 marzo)