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Gli atti dell’Ufficiale Giudiziario possono impugnarsi solo dopo la pronuncia del Giudice sull’istanza dell’interessato

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Gli atti dell’Ufficiale Giudiziario possono impugnarsi solo dopo la pronuncia del Giudice sull’istanza dell’interessato

impugnazioni | 07 Marzo 2018

Gli atti dellUfficiale Giudiziario possono impugnarsi solo dopo la pronuncia del Giudice sullistanza dellinteressato

L’atto dell’Ufficiale Giudiziario, nel caso di specie l’avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare, non può essere contestato nelle forme dell’ordinaria azione di cognizione o dell’opposizione esecutiva, poiché tale atto, essendo assoggettato al controllo del Giudice dell’esecuzione, potrà essere impugnato ex art. 617 c.p.c. (Forma dell’opposizione) solo dopo che il Giudice si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 5175/18; depositata il 6 marzo)