Gli effetti delle sopravvenienze collegate all’emergenza COVID sui piani del consumatore
I due provvedimenti del Tribunale di Napoli del 3 e del 17 aprile 2020 sono tra i primi che affrontato le conseguenze di una sopravvenienza in qualche modo legata all’emergenza COVID-19, che impedisce al debitore di adempiere regolarmente al piano proposto non ancora omologato (è il caso del 3 aprile) o già omologato (è il caso del 17 aprile).
Ed infatti, a seguito dell’emergenza sono principalmente due i gruppi di problemi che saranno destinati a tenere banco nei prossimi mesi (se non anni): il primo riguarda gli effetti sui contratti delle misure di contenimento e trova la sua disciplina – oltre che nelle norme generali del diritto delle obbligazioni e del contratto – nel comma 6-bis dell’art. 88 d.l. Cura Italia (come risultante dalla legge di conversione).
Il secondo aspetto riguarda gli effetti della crisi economica che il rispetto delle misure di contenimento determina oggi e, molto probabilmente, determinerà in misura maggiore domani.
Sopravvenienza impediente il regolare adempimento… Ed è proprio questo il fil rouge che collega i due casi che esaminiamo: l’ipotesi del consumatore che aveva proposto un piano, ma che non può più adempiere regolarmente alle scadenze previste o pattuite perché il cash flow sul quale contava non c’è più o si riduce dal momento che, per la crisi, è stato collocato in cassa integrazione oppure licenziato.
Nel primo caso, il debitore aveva depositato la proposta di piano e il giudice, dopo l’udienza, si era riservato sull’omologazione (siamo quindi nella fase precedente l’omologazione), nel secondo caso, la sopravvenienza si verifica dopo l’omologazione del piano (e, cioè, in fase esecutiva).
… che fare? Ebbene, in entrambi i casi per il Tribunale di Napoli c’è spazio per accordare la tutela al debitore colpito dall’evento.
… dopo l’omologa. Ed infatti, se l’evento sopraggiunge dopo l’omologa la disciplina prevede espressamente l’ipotesi di sopravvenienza anche se in due distinte norme che potrebbero entrare in conflitto tra loro.
Da un lato, il comma 4-ter dell’art. 14 l. n. 3/2012 consente al debitore di chiedere una modifica: «quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione».
Dall’altro lato, però, oltre all’ipotesi della risoluzione dell’accordo (art. 14) l’art. 14, comma 2, lett. b)-bis prevede la cessazione degli effetti del piano se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.
Prevalenza all’interesse del debitore. Come si coordinano queste due norme? Chi vince – potremmo dire – tra l’istanza del debitore (volta evidentemente a salvare il salvabile) e quella del creditore volta a privare di effetti il piano con un generale effetto di libera tutti?
Tra l’esigenza del debitore sovraindebitato e colpito da un evento (oggi in qualche modo collegato al COVID-19) che rende più difficile (se non addirittura impossibile) onorare le rate del piano proposto o già omologato e quelle del ceto creditorio alla risoluzione quale è destinata a prevalere?
Ebbene, per secondo il provvedimento del Tribunale di Napoli del 17 aprile 2020 prevale la volontà del debitore di chiedere la modifica del piano rispetto alla richiesta del creditore di ottenere la cessazione degli effetti del piano.
Ne deriva che «i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità tempistiche dell’esecuzione avvalendosi dell’ausilio dell’OCC cui la stessa legge nr 3/2012 attribuisce in via generale, l’obbligo di risolvere le eventuali difficoltà insorte nella esecuzione dell’accordo e di vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo e del piano».
… purché sia meritevole. Naturalmente, questa prevalenza sarà accordata al debitore a condizione, però, che la sopravvenienza impediente il regolare adempimento del piano non gli sia imputabile e sia (ancora una volta) meritevole di tutela nelle forme del sovraindebitamento e quanto risulta dalla modifica sia fattibile.
Sopravvenienza prima dell’omologa – Diverso il caso in cui la sopravvenienza si verifica nelle more dell’omologazione del piano: ed infatti, qui manca una norma che lo disciplina.
Tuttavia, il Tribunale di Napoli 3 aprile 2020, in maniera del tutto condivisibile, ritiene che la soluzione sia analoga a quella appena vista: anche per ragioni di economia processuale il debitore è legittimato (sempre coinvolgendo l’OCC che dovrà relazione sul punto) a chiedere la modifica.
«L’alternativa, infatti sarebbe quella di omologare il piano così come proposto, senza lo spostamento del tempo dell’adempimento come richiesto e poi procedere all’esame di una istanza diretta ad ottenere la modifica della proposta del piano sotto il profilo temporale».
Occorre coinvolgere i creditori? Da ultimo, un cenno alla procedura per addivenire alla modifica proposta dal debitore.
Nei casi che stiamo esaminando le proposte non davano luogo a «modifiche sostanziali, qualitative e quantitative»: si trattava di modifiche che incidevano sui termini dell’adempimento originariamente proposti per far fronte ad una ritenuta impossibilità (temporanea) che incide sull’esatto adempimento (sostanzialmente uno slittamento dei pagamenti).
Sarà stato forse per questa ragione, forse, unitamente al periodo di emergenza sanitaria che secondo il Tribunale non serve né in un caso, né nell’altro, procedere all’instaurazione del contraddittorio con i creditori.
Probabilmente, però, il mancato coinvolgimento dei creditori (che sarebbe stato sicuramente quantomeno disagevole in questo momento e non avrebbe assicurato la tempestività necessaria) non mi sembra la soluzione da percorrere.
Ed infatti, per accedere alla modifica, oltre ai presupposti della non imputabilità della sopravvenienza, occorre anche la meritevolezza: sono tutti fatti costitutivi della domanda del debitore sui quali il contraddittorio deve essere sempre garantito (magari anche soltanto in forma cartolare o, se richiesti, in forma di udienza da remoto).
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