Grande distribuzione, in chiaro le regole per la trasmissione dei corrispettivi
Trasmissione dei corrispettivi solo attraverso i “registratori telematici”, unici strumenti tecnologici in grado di memorizzare in modo permanente e inalterabile, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali. È questa la soluzione offerta alla Grande distribuzione dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 9 pubblicata ieri.
Il caso. A interpellare l’Amministrazione finanziaria è una società che invia telematicamente i dati dei corrispettivi in base all’art. 1, l. n. 311/2004, con punti vendita privi di registratori di cassa “fiscalizzati”. Tutti i punti vendita utilizzano dei personal computer collegati al sistema gestionale centrale. Tramite l’interpello, l’istante chiede all’Agenzia come memorizzare e trasmettere i corrispettivi, alla luce dell’abrogazione delle citate disposizioni di cui alla l. n. 311/2004, derivanti dai vari canali di vendita, e precisamente: vendita diretta al pubblico, vending machine non presidiate da alcun operatore, apparecchiature informatiche funzionanti senza presidio fisso da parte di alcun operatore, installate presso punti vendita non di proprietà dell’istante, vendita a distanza: attraverso call-center ed e-commerce.
La risposta delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che, a seguito della menzionata abrogazione e del successivo intervento della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909 lett. f) l. 205/2017), dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono certificarle:
– fatta salva la richiesta di fattura (elettronica), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale;
– tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
In riferimento al 2019, tale ultima forma di certificazione è attuabile su base:
– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate;
– obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Fatte queste premesse, le Entrate hanno ricordato che l’art. 2 d.lgs. 127/2015 ha stabilito la che memorizzazione e la trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati», demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni». In attuazione di tali previsioni, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il Provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016. È alle regole ivi contenute che ci si deve attenere.
(Fonte: fiscopiu.it)
Qui la risposta dellAgenzia delle Entrate del 22 gennaio 2019, n. 9