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Grey Market: la prova dell’informativa spetta all’intermediario
diritto bancario | 18 Giugno 2018
Grey Market: la prova dellinformativa spetta allintermediario
di Riccardo Bencini – Avvocato, Professore a contratto di Diritto Commerciale nellUniversit di Firenze
In presenza di una operazione finanziaria compiuta nel c.d. grey market, l’intermediario, per essere assolto dalla responsabilità addebitatagli dal risparmiatore, deve fornire la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento degli obblighi informativi a suo carico.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 15770/18; depositata il 15 giugno)