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Grey Market: la prova dell’informativa spetta all’intermediario

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Grey Market: la prova dell’informativa spetta all’intermediario

diritto bancario | 18 Giugno 2018

Grey Market: la prova dellinformativa spetta allintermediario

di Riccardo Bencini – Avvocato, Professore a contratto di Diritto Commerciale nellUniversit di Firenze

In presenza di una operazione finanziaria compiuta nel c.d. grey market, l’intermediario, per essere assolto dalla responsabilità addebitatagli dal risparmiatore, deve fornire la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento degli obblighi informativi a suo carico.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 15770/18; depositata il 15 giugno)