I contributi pagati dall’appaltatore fittizio salvano il committente datore di lavoro
lavoro subordinato | 09 Luglio 2019
I contributi pagati dallappaltatore fittizio salvano il committente datore di lavoro
di Roberto Dulio – Avvocato giuslavorista, Senior partner dello Studio legale Associato B.B.D.
In tema di interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di opere o servizi, si applica il disposto del d.lgs. n. 276/2003, art. 27, comma 2, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall’art. 29, comma 3-bis, che disciplina l’appalto illecito, secondo cui tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Il suddetto art. 27 cit. va collegato alla disciplina dettata dall’art. 1180, comma 1, c.c. e impone la verifica in concreto dell’avvenuta soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 18278/19; depositata l8 luglio)