I vantaggi dell’arbitrato in materia di lavoro
Con il termine arbitrato ci si riferisce a una delle forme principali di risoluzione alternativa delle controversie (cc.dd. ADR) volta, soprattutto, a consentire una risoluzione più rapida delle stesse e, dal punto di vista statuale, a favorire la deflazione del contenzioso che rallenta per l’appunto l’attività dei Tribunali italiani. In ambito lavoristico l’arbitrato ha avuto alterne vicende e il ricorso a questo strumento appare ancora timido nonostante il c.d. Collegato lavoro (l. n. 183/2010) abbia innovato la materia con l’obiettivo di favorire una maggiore diffusione dell’istituto.
Nella generalità dei casi le parti ricorrono all’arbitrato quando, essendo insorta una controversia di lavoro tra loro, non intendono portare la stessa di fronte al Tribunale del Lavoro.
Come noto, l’arbitrato si distingue in rituale (disciplinato dal codice di procedura civile agli artt. 806-832) ed irrituale (rimesso dall’ordinamento all’autonomia negoziale delle parti o disciplinato dal legislatore in altre norme: ad esempio nell’ambito del diritto del lavoro l’art. 7, l. n. 604/1966, l’art. 5 l. n. 533/1970, gli artt. 412-ter e quater c.p.c.).
La l. n. 183/2010 prevede quattro modelli di arbitrato, il cui comune denominatore è costituito dalla natura irrituale del lodo, così espressamente definita dal legislatore, il quale ha peraltro stabilito che esso acquisisca efficacia esecutiva all’esito di un provvedimento di exequatur pronunciato dall’autorità giudiziaria.
1) Il primo modello (Arbitrato presso la commissione di conciliazione), previsto all’art. 412 c.p.c., si inserisce nel tentativo di conciliazione; in qualunque momento, e anche al termine del relativo procedimento, qualora l’esito del tentativo sia in tutto o in parte negativo, le parti possono accordarsi per affidare alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
2) Il secondo modello (Arbitrato previsto dai CCNL) di arbitrato è disciplinato dall’art. 412 ter c.p.c., secondo il quale, nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c., l’arbitrato può essere svolto presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3) Il terzo modello (Arbitrato su scelta delle Parti) di arbitrato, disciplinato all’art. 412 quater c.p.c., è quello c.d. ad hoc; in luogo di adire il giudice, la parte che intende devolvere la controversia a un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale può notificare alla controparte la domanda di arbitrato; a quest’ultima è rimessa la scelta se accogliere o meno questo invito, con una accettazione che deve essere esplicita, poiché il mero silenzio equivale a rifiuto della proposta di definire la lite per arbitrato.
4) Il quarto modello (Arbitrato presso gli organi di certificazione) di arbitrato, infine, previsto all’art. 31, comma 12, l. n. 183/2010 è gestito dagli organi di certificazione, che possono istituire apposite camere arbitrali.
Tra le forme citate, merita particolare attenzione, l’Arbitrato irrituale per scelta delle parti.
Infatti, in alternativa al ricorso al Giudice le Parti possono decidere di sottoporre la controversia di lavoro ad un Collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale da loro scelto (art. 412, quater c.p.c.; art. 31, c. 8, l. 183/2010). In questo caso riveste importanza in primo luogo la composizione del Collegio, costituito da un rappresentante di ciascuna parte e un terzo membro in funzione di Presidente scelto di comune accordo tra le parti tra professori universitari in materie giuridiche o avvocati cassazionisti. La parte che intende promuovere un arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante al quale ha conferito mandato e presso il quale ha eletto domicilio. Il ricorso deve indicare:
– La nomina dell’arbitro di parte;
– L’oggetto della domanda;
– Le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda;
– I mezzi di prova;
– Il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda;
– Il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità.
All’udienza il Collegio tenta la conciliazione della controversia. Se la conciliazione riesce si segue la procedura di deposito del relativo verbale. Se non riesce il tentativo di conciliazione il Collegio provvede a:
– Interrogare le parti e ammettere e assumere le prove, oppure;
– le parti alla discussione orale.
Non c’è dubbio che l’Arbitrato rappresenti, soprattutto per chi opera in contesti economici complessi, una possibilità con molti vantaggi tra i quali i più significativi sono senz’altro:
– La velocità del procedimento e la certezza delle tempistiche;
– La riservatezza che una simile procedura garantisce alle parti;
– La competenza e la fiducia che le parti ripongono negli arbitri;
– La sede che può essere scelta liberamente dalle parti;
– La lingua che può essere scelta dalle parti.
Infine, va osservato al fine di fugare eventuali dubbi che le transazioni raggiunte in sede di arbitrato, rientrano tra quelle cd. protette (giudiziale, sede amministrativa presso ITL, sede sindacale), a cui l’art. 2113, comma 4, c.c. riconosce infatti piena validità.