Identità, preesistenza ed autonomia: le tre grazie del trasferimento d’azienda
Lavoro subordinato | 06 Luglio 2021
Identit, preesistenza ed autonomia: le tre grazie del trasferimento dazienda
di Martina Tonetti – Avvocato
Anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 32 d.lgs. n. 276/2003, la nozione di ramo d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. è rimasta immutata e fedele alle direttive europee in materia (Dir. 1998/50 e 2001/23): per ramo d’azienda si intende ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, sul presupposto di una preesistenza, potendosi conservare solo qualcosa che già esista. Non si configura, quindi, un ramo d’azienda suscettibile di cessione in difetto di preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionante, qualora sia stata creata ad hoc una struttura produttiva in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti (cedente e cessionario) nel negozio.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 18948/21; depositata il 5 luglio)