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Il cessionario di un credito può chiedere l’equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento

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Il cessionario di un credito può chiedere l’equa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento

legge Pinto | 22 Marzo 2019

Il cessionario di un credito pu chiedere lequa riparazione per la durata del processo unicamente dalla data della propria presenza nel procedimento

di Andrea Greco – Avvocato

A seguito della cessione dei crediti ammessi al passivo fallimentare si verifica una successione a titolo particolare del soggetto cessionario, sicché lo stesso può avanzare la pretesa indennitaria ex l. n. 89/2001 da violazione del termine di durata ragionevole del processo, unicamente con riferimento alla durata della propria presenza nel procedimento.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 8053/19; depositata il 21 marzo)