Il compenso del curatore va commisurato ai risultati apprezzabili (e non solo prognosticabili)
crisi dimpresa | 01 Giugno 2021
Il compenso del curatore va commisurato ai risultati apprezzabili (e non solo prognosticabili)
di Vincenzo Papagni
Il decisum pone al centro dell’attenzione il tema della liquidazione del compenso spettante ai curatori fallimentari. E, i Giudici della Prima sezione civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 15168/21, depositata il 31 maggio, ribadiscono che l’attuale versione della disciplina primaria e secondaria regolativa della materia, al pari della precedente, prescrive all’art. 39, comma 2, l. fall., (conseguente al d. lgs. n. 5 del 2006), che la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato mentre qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato al termine della procedura, secondo l’art. 2, d.m. 25 gennaio 2012, n. 30, applicabile ratione temporis.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15168/21; depositata il 31 maggio)