Il custode dei beni sequestrati appartenenti al fallito non è litisconsorte nel procedimento prefallimentare
fallimento | 12 Giugno 2020
Il custode dei beni sequestrati appartenenti al fallito non litisconsorte nel procedimento prefallimentare
di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia
Posto che l’assoggettamento a sequestro dei beni della società non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l’accertamento dello stato di insolvenza, il soggetto nominato custode giudiziario dei beni, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, non è contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l’amministratore della società, in quanto, in conseguenza dell’apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 11254/20; depositata l11 giugno)