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Il custode giudiziario può attivarsi per il recupero delle spese dal momento della comunicazione del provvedimento di dissequestro
spese processuali | 25 Giugno 2019
Il custode giudiziario pu attivarsi per il recupero delle spese dal momento della comunicazione del provvedimento di dissequestro
di Rosa Villani – Avvocato
Il comma quarto dell’art. 150 d.P.R. n. 115/2002 così come novellato dalla legge n. 168/2005 prevede una formale avvertenza diretta sia all’avente diritto sia al custode, sulla scorta della quale le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, «decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione» all’avente diritto, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione. È, dunque, la comunicazione all’avente diritto che permette il trasferimento dell’obbligazione consentendo così al custode – da quel preciso momento – di attivarsi per il recupero delle spese allo stesso dovute nei confronti dell’avente diritto.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16850/19; depositata il 24 giugno)