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Il ddl Zan e le osservazioni del Vaticano sul rispetto del Concordato

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Il ddl Zan e le osservazioni del Vaticano sul rispetto del Concordato

La proposta di legge, ancora in iter presso il Parlamento italiano (è stata approvata dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020), presenta la dichiarata mission di prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità. Il testo fa salva «la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte».

La struttura del ddl Zan. Il testo (disponibile in allegato) intende estendere i cosiddetti reati d’odio per discriminazione razziale, etnica o religiosa (di cui all’art. 604-bis c.p.), a chi pone in essere discriminazioni nei confronti di omosessuali, donne, disabili, modificando in quattro punti la disciplina attuale:

– li art. 2 e 3 aggiungerebbero i reati di discriminazione basati «sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità» all’articolo 604-bis e 604-ter c.p., i quali già puniscono l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi «razziali, etnici, religiosi o di nazionalità»;

– l’art. 6 afferisce all’art. 90-quater del codice di rito penale, in cui viene definita la «condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa». Ad oggi l’articolo opera un limitato riferimento all’odio razziale, tramite l’eventuale approvazione del testo in parola si aggiungerebbe l’inciso «fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;

– l’art. 8 andrebbe ad incidere sulla disciplina di cui al decreto legislativo del 9 luglio 2003, n. 215 («Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»), sulla parità del trattamento degli individui indipendentemente dal colore della pelle o dalla provenienza etnica, al quale dovrebbe inserire alcune misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni allacciate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

– l’art. 5 andrebbe a coordinare il nuovo testo con le disposizioni dell’ordinamento già vigenti che perseguono i delitti contro l’eguaglianza.

Le definizioni

L’arti. 1 contiene quattro definizioni, esplicitando cosa si intende, ai fini della stessa legge per:

sesso, cioè quello biologico o anagrafico;

genere, ovvero qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

orientamento sessuale, cioè l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

identità di genere, quale identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­ l’aver concluso un percorso di transizione.

La Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia ed il coinvolgimento delle scuole. L’art. 7 del testo prevede che la data del 17 maggio sia riconosciuta quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze, motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione, precisando che tale giornata non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Tuttavia, in occasione di tale Giornata nazionale, sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa, coinvolgendo le scuole. Queste ultime, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, come anche le altre amministrazioni pubbliche, nelle intenzioni del disegno di legge, dovranno provvedere a dette attività, compatibilmente con le risorse disponibili.

La nota verbale della Segreteria di Stato di Città del Vaticano. La nota verbale della Segreteria di Stato, consegnata il 17 giugno 2021 all’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, contesta la circostanza che taluni contenuti della proposta legislativa contro l’omotransfobia, attualmente all’esame del Senato, ridurrebbero la libertà garantita alla Chiesa Cattolica in tema di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale, ossia quelle libertà sancite dall’art. 2, ai commi 1 (La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica) e 3 (E’ garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione) dell’accordo di revisione del Concordato del 1984.

Nello stesso documento la Segreteria di Stato rileva come la proposta di legge cd. Zan, peraltro, rischia di interferire col diritto dei cattolici e delle loro associazionie organizzazioni alla «piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», previsione contenuta al comma 3.

Per l’effetto, per il tramite della nota verbale la Santa Sede auspica una differente “modulazione” del disegno di legge in parola.

L’intervento del costituzionalista Mirabelli. Di fondamentale interesse, al fine di comprendere la portata dell’intervento, del tutto inusuale, da parte della Santa Sede, e la relativa presa di posizione, è l’intervista al Presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, pubblicata il 22 giugno su Vatican News (Giancarlo la Vella, Ddl Zan, Mirabelli: ci sono punti critici da riconsiderare).

Secondo l’autorevole giurista (che peraltro ricopre la carica di consigliere generale della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano, il ruolo più elevato che un laico possa ricoprire in Vaticano), l’accordo di revisione del Concordato «garantisce alla Chiesa dei diritti che già la Costituzione afferma e, sotto questo aspetto, è un rafforzamento dei diritti costituzionali. In particolare, la libertà di educare, la libertà di esercitare il magistero e per i cattolici, ma evidentemente per tutti, la libertà di manifestazione del pensiero, di parola, di scritto ed esprimere il proprio il pensiero con ogni altro mezzo, e poi la libertà delle scuole».

Tali aspetti, secondo il giurista, sono messi a rischio dal testo all’esame del Senato, ragion per cui non si tratta di contestare o di contrastare la protezione che si intende garantire a certe categorie di persone, essendo un’opzione politica non messa in dubbio dalla Santa Sede, bensì di «segnalare che alcuni aspetti della norma verrebbero a ferire, a contrastare con un impegno che lo Stato ha preso».

Più in dettaglio, il riferimento è a quelle «garanzie della libera espressione di convinzioni che possono essere legate a valutazioni antropologiche su alcuni aspetti». Secondo il giurista ciò si verificherebbe se la previsione di norme penali possano limitare la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, al contempo evidenziando che «sotto questo aspetto la nota verbale della Santa Sede è una comunicazione che viene fatta, una segnalazione di attenzione per il rischio di ferire alcuni aspetti di libertà che l’accordo di revisione del Concordato assicura. Non si chiedono quindi privilegi».

L’intenzione della nota, più precisamente, è stata quella di richiamare l’attenzione del legislatore dello Stato italiano su un punto critico del testo che afferisce alla libertà della scuola e alla libertà educativa dei genitori. Infatti, se varata, tale tipo di garanzia, che la proposta di legge intende introdurre, si tradurrebbe in una presenza non allineata con l’impostazione educativa dei genitori, ovvero con l’orientamento di istituzioni che possono essere cattoliche, ma pure di altro orientamento culturale, che hanno una differente identità.

Mirabelli conclude: «Non è quindi, quella della Santa Sede, la volontà di indebolimento delle garanzie che vogliono essere assicurate e non una nota in conflitto con lo Stato, ma una segnalazione anticipata di un rischio che si corre se le norme sono configurate per questi aspetti che sono segnalati».

Il costituzionalista, già all’indomani dell’approvazione del progetto di legge alla Camera, ai microfoni di Radio Vaticana Italia aveva affermato: «Il rispetto di ciascuna persona è un dovere costituzionale, ma in particolare per un cristiano è un dovere al quadrato, doppio, anche per motivi religiosi. Ogni donna e ogni uomo è creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio. Riflettere con serenità su questa legge non può essere inteso come la volontà di mettere in discussione la dignità e la tutela di ogni persona» (https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-11/ddl-zan-omofobia-camera-senato-corte-costituzionale-politica.html).

Qui il testo del ddl Zan

Qui la nota verbale del Vaticano del 17 giugno 2021