Il diritto di astensione degli avvocati non viola le garanzie costituzionali dei cittadini
La questione di legittimità costituzionale. Lo ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza n. 14/19, depositata il 31 gennaio) dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 5, l. n. 146/1990 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), come modificata dalla l. n. 83/2000, sollevata dalla Corte d’Appello di Venezia nella parte in cui, in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze per dichiarazione dell’associazione promotrice, non prevede che la preventiva comunicazione obbligatoria del periodo dell’astensione e della relativa motivazione debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l’indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata.
Bilanciamento. La Consulta sottolinea che «l’astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà». Resta però indispensabile procedere al bilanciamento con altri valori costituzionali meritevoli di tutela «tenendo conto che l’art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 146/1990 indica fra i servizi pubblici essenziali l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione». Il legislatore ha realizzato tale bilanciamento con la disposizione che prescrive un preavviso dell’astensione collettiva non inferiore ai 10 giorni, con indicazione di una durata compatibile con la tutela dei diritti fondamentali.
Disposizioni più specifiche sono invece previste dal codice di autoregolamentazione. ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la citata delibera del 13 dicembre 2007. Ma non è tutto. L’art. 4, comma 4-quater, l. n. 146/1990 prevede la possibilità di attivare un procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali dinanzi alla Commissione di garanzia.
E’ in conclusione individuabile un complesso di garanzie, di fonte legale ed autoregolamentare, che assicura la congruità del bilanciamento «tra il diritto degli avvocati di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, di cui all’art. 1 l. n. 146/1990, per la protezione dei quali devono essere erogate in ogni caso le prestazioni indispensabili».