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Il dramma di Piazza San Carlo, i Giudici riqualificano il fatto in omicidio preterintenzionale

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Il dramma di Piazza San Carlo, i Giudici riqualificano il fatto in omicidio preterintenzionale

Così con sentenza n. 13192/19 depositata il 26 marzo.

Riqualificazione del fatto. Il Tribunale del Riesame di Torino accoglieva l’appello del PM avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 586 c.p. e riqualificava il fatto contestato all’indagato in relazione alla morte per schiacciamento di una donna, avvenuto in seguito alle lesioni subite in Piazza San Carlo a Torino durante la partita di calcio Juventus-Real Madrid, in omicidio preterintenzionale.

Avverso tale ordinanza, l’imputato ricorre per cassazione sostenendo che i Giudici, nella qualificazione giuridica attribuita alla sua condotta, pur ammettendo la valenza di concausa a provocare un primo circostanziato movimento della folla, non hanno provveduto a dimostrarla anche con riferimento all’ulteriore movimento che ha provocato lo schiacciamento e la morte della vittima.

Omicidio preterintenzionale. In relazione alla riqualificazione del fatto effettuata dal Tribunale e, più precisamente, in merito alle differenze che intercorrono tra il delitto di cui all’art. 586 c.p. recante «Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto» e l’omicidio preterintenzionale, la Corte ha recentemente affermato che, nel primo caso, «l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre, nel secondo, l’attività è finalizzata a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe un reato di percosse o lesioni».

Inoltre, è orientamento costante della Cassazione, quello secondo cui, «ai fini della positiva valutazione della sussistenza del nesso causale del delitto di omicidio preterintenzionale, non rileva che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall’agente, potendo trattarsi di un evento successivo seppure eziologicamente collegato alla causa inziale posta in essere dall’agente».

Nel caso di specie, la morte della donna è stata la diretta conseguenza del meccanismo causale innescatosi per effetto dalla condotta del ricorrente e sviluppatosi a seguito del panico che si è scatenato tra la folla.

Per tali motivi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.