Il giudice d’appello, dopo l’inizio della trattazione, perde il potere di definire anticipatamente il merito della lite ex art. 348-bis c.p.c.
impugnazioni | 08 Giugno 2021
Il giudice dappello, dopo l’inizio della trattazione, perde il potere di definire anticipatamente il merito della lite ex art. 348-bis c.p.c.
di Stefano Calvetti – Avvocato
L’inosservanza da parte del giudice d’appello della specifica previsione contenuta nell’art. 348-ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l’appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell’art. 348-bis, comma 1, c.p.c.: tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.; senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice d’appello, dopo l’inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l’ordinanza predetta.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15786/21; depositata il 7 giugno)