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Il giudice delegato non si ‘astiene’? Il rimedio è la ricusazione, non l’impugnazione del provvedimento
fallimento | 09 Maggio 2019
Il giudice delegato non si astiene? Il rimedio la ricusazione, non limpugnazione del provvedimento
di Andrea Paganini – Avvocato
In applicazione dell’art. 25, comma 2, l. fall., il giudice che abbia autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento non può, in quanto incompatibile, prendere parte alla decisione del ricorso suddetto ed ha un obbligo di astensione, la cui violazione non seguita dall’istanza di ricusazione della parte interessata, non comporta la nullità della sentenza.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 12057/19; depositata l8 maggio)