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Il giudice dell’esecuzione non ha poteri cognitivi o autoritativi dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di confisca
sequestro preventivo | 03 Novembre 2020
Il giudice dellesecuzione non ha poteri cognitivi o autoritativi dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di confisca
di Paolo Della Noce – Avvocato
«Esistono limiti all’esercizio di poteri cognitivi o autoritativi del giudice penale (o di prevenzione) che ha disposto la confisca di beni, in epoca posteriore al giudicato, salva l’esistenza di specifiche disposizioni di legge attributive di un tipizzato potere di intervento e salva la – limitata – potestà ricognitiva dei contenuti del giudicato, ove necessario».

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 30422/20; depositata il 2 novembre)